Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede l'Universita' degli studi di Pisa secondo le norme previste dalla convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 14 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;17~art4 · fonte del testo