Per la esecuzione dei lavori e per tutti gli atti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra continueranno ad essere valide le norme tutte gia' regolanti l'attivita' del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Universita' di Bologna. Per le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie alle convenzioni edilizie esistenti saranno stipulate apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 24 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1085~art5 · fonte del testo