Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica

Art. 5 — Espletamento delle pratiche e progettazione

Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto puo' affidarne l'incarico ad un libero professionista. Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art5 · fonte del testo