Le norme di cui all'art. 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, qua' risulta sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1941 n. 1540, si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'istituto nazionale per case degli impiegati dello Stato contrarra' direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarra', in esecuzione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal Demanio dello Stato da Comuni, previa esibizione del verbale di consegna delle aree stesse.

Testo vigente dal 21 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;737~art5 · fonte del testo