I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarra' a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Testo vigente dal 18 dicembre 1961
