Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla societa' "Idrovie S.p.a." o ad altra societa' a prevalente capitale pubblico. Le regioni di cui all'articolo 2 possono sottoscrivere quote di capitale o acquistare azioni della societa' concessionaria fino al 50 per cento del capitale sociale. La concessione e' accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente. Con lo stesso decreto viene approvata altresi', sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano finanziario. La concessione e' accordata per un periodo non superiore a sessanta anni.

Testo vigente dal 18 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 255/1991

    Altra decisione
    6 giugno 1991

    Estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso della ricorrente Regione Emilia Romagna accettata dalla controparte. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 378 del 1991.

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;380~art4 · fonte su Normattiva