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Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti ed ai relativi impianti dovra' essere realizzata d'intesa tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e quello della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile.
Testo in vigore dal 31 marzo 1971 al 9 ottobre 2010
