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Per le prestazioni inerenti ai lavori di cui al programma dell'articolo 1 e per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle opere, a tutto il personale di ruolo e non di ruolo della Direzione generale dell'aviazione civile nonche' al personale dell'ex EAM in servizio presso la predetta Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, nella misura stabilita nella tabella VII annessa alla citata legge, per gli impiegati e per i salariati della sede centrale. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno emanate le; relative norme di attuazione. Il maggior onere derivante 7 dal presente articolo e' calcolato in lire 658 milioni per l'anno 1971.
Testo in vigore dal 31 marzo 1971 al 25 novembre 1973
