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La somma di lire 10 miliardi di cui all'articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1969, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1970, di lire 2.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 e di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-27;810~art2 · fonte del testo