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La somma di lire 12 miliardi di cui all'art. 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1969, di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1970, di lire 3 miliardi rispettivamente negli anni finanziari 1971, 1972 e 1973. All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-07-10;470~art2 · fonte del testo