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Per le esigenze dei programmi il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008
