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[1]L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sara' inscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di:

[2]esercizio 1975 lire milioni 30.000 esercizio 1976 lire milioni 50.000 esercizio 1977 lire milioni 80.000 esercizio 1978 lire milioni 135.000 esercizio 1979 lire milioni 155.000 esercizio 1980 lire milioni 145.000 esercizio 1981 lire milioni 135.000 esercizio 1982 lire milioni 110.000 esercizio 1983 lire milioni 95.000 esercizio 1984 lire milioni 65.000

[3]Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-22;57~art4 · fonte su Normattiva