[1]Il pagamento delle annualita' di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.

[2]Il Tesoro versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.

[3]Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti paghera' al concessionario, in una sola volta, le annualita' che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.

[4]Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo e' autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.

Testo vigente dal 7 luglio 1902

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urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245~art10 · fonte del testo

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