[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto pugliese nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, con l'obbligo di aprire l'esercizio dell'acquedotto intero non piu' tardi del 31 dicembre 1920, e con la seguente modificazione al primo comma dell'art. 3 della legge stessa.

[2]Il pagamento delle annualita' del concorso dello Stato e delle provincie al concessionario incomincera' durante la costruzione, e sara' fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei limiti delle somme stanziate in bilancio ai termini dell'art. 2 della presente legge.

[3]Il Govero del Re e' pure autorizzato a modificare le disposizioni del regolamento e del capitolato per l'esecuzione della citata legge 26 giugno 1902 (approvati con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214).

Testo vigente dal 25 luglio 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;381~art1 · fonte del testo

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