[1]Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la meta' dell'eccedenza spetta al Consorzio.

[2]Prodotto netto e' quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici.

[3]La compartecipazione sara' divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo.

[4]La meta' della quota di ciascuna provincia sara' corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7.

[5]Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norma per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.

Testo vigente dal 7 luglio 1902

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urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245~art9 · fonte del testo

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