Art. 10
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[1]Nel corso triennale e' obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie:
- a)storia dell'arte antica, medioevale e moderna;
- b)tecnica del restauro;
- c)chimica;
- d)fisica;
- e)scienze naturali;
- f)disegno e tecniche pittoriche;
- g)legislazione delle antichita' e belle arti.
[2]Nel corso di perfezionamento e' obbligatorio l'insegnamento, secondo programmi specializzati, delle materie di cui alle lettere a), b), c), d).
[3]Le esercitazioni pratiche verteranno sopratutto sull'esecuzione del restauro e sull'applicazione dei procedimenti scientifici ausiliari.
Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
