Art. 5
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la parte tecnica e didattica e' costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico composto del direttore dell'Istituto, che ne fa parte di diritto, e di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.
tolto: Il Consiglio tecnico e' presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale.
tolto: Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attivita', dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art5 · fonte del testo