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[1]Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagl'iscritti ai corsi di cui allo stesso articolo 9.

[2]Le tasse spettano all'Erario.

Testo in vigore dal 2 settembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1240~art11 · fonte del testo