I mutui a favore di enti pubbliche dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver durata superiore ad anni trentacinque e sono garantiti da prima ipoteca, dalla cessione di annualita' a carico dello Stato; da delegazioni sui cespiti di tributi delegabili per legge e, in mancanza di essi, da delegazioni sui proventi delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul provento del dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive, modificazioni, per la riscossione delle imposte dirette. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non possono avere durata superiore ad anni venti e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito "di diritto" ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita' tranne quella della pubblicazione fatta a cura della Sezione, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale e' situata ciascuna opera o impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve), salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso ai sensi del successivo art. 5.

Testo vigente dal 4 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;108~art2 · fonte del testo