Nel caso di accertata impossibilita' da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi. In tal caso, il Consorzio mutuatario e' tenuto ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Nelle relative convenzioni - che saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro - deve essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle corrispondenti alle annualita' di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-17;907~art2 · fonte su Normattiva