((I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verra' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati)).

Testo vigente dal 31 ottobre 1971

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1964 al 31 ottobre 1971. 50 parole tolte, 137 parole aggiunte.

I mutui di cui tolto: al aggiunto: alla lettera a) del precedente articolo, tolto: da ammortizzarsi aggiunto: sono ammortizzabili in un periodo non superiore tolto: agli anni 12 aggiunto: a 15 anni. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario. I mutui sono concessi al tasso di interesse che tolto: sara' aggiunto: verra' stabilito con decreto del Ministro per il tesorotolto: . I mutui aggiunto: e sono garantiti con tolto: le disponibilita' sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246. aggiunto: i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del tolto: Comune e del Consorzio, due aggiunto: comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art2 · fonte del testo