Credito agevolato al commercio

Art. 1 — Soggetti beneficiari

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Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalita' ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

  • 1)le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le societa' promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
  • 2)le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
  • 3)le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art1 · fonte su Normattiva