Credito agevolato al commercio
Art. 1 — Soggetti beneficiari
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Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalita' ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:
- 1)le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le societa' promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
- 2)le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
- 3)le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000
