Art. 10 — Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa
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In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attivita' commerciale. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.
Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000
