Credito agevolato al commercio

Art. 12 — Norme transitorie

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Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975. Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 15 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art12 · fonte su Normattiva