Credito agevolato al commercio

Art. 12 — Norme transitorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1976 al 22 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975. Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n. 226

1

La L. 29 aprile 1976, n. 226 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le somme residue provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge possono essere impiegate per la concessione del contributo statale previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni, sulle domande presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713".

Testo in vigore dal 15 maggio 1976 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art12 · fonte su Normattiva