Credito agevolato al commercio

Art. 2 — Programmi di finanziamento

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I finanziamenti assistiti dal contributo previsto da successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttivita' e funzionalita' del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

  • a)l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale ivi compreso l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;
  • b)l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' commerciale. I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite:
  • a)del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attivita' commerciale;
  • b)del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art2 · fonte su Normattiva