Norme per l'edilizia residenziale
Art. 50 — Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977
Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalita' di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.
Testo vigente dal 19 agosto 1978
