Credito agevolato al commercio

Art. 7 — Fondo centrale di garanzia

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E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serieta' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver esperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 24 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art7 · fonte su Normattiva