Art. 7 — Fondo centrale di garanzia
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E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serieta' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. ((La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite)).
Testo in vigore dal 24 ottobre 1991 al 11 agosto 1997
