Art. 9 — Inalienabilità e incedibilità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →
Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono esser alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.
Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000
