Credito agevolato al commercio

Art. 9 — Inalienabilità e incedibilità

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Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono esser alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art9 · fonte su Normattiva