Per le finalita' di cui al precedente articolo 1 e' costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto delle merci in conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 150 miliardi, dei quali 74 miliardi per il 1980. Il 40 per cento della dotazione di cui al comma precedente e' riservata ai soggetti di cui al successivo articolo 3 con sede nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Ai fini di cui alla lettera d), primo comma, dell'articolo 1, non puo' essere destinato piu' del 10 per cento della dotazione di cui al primo comma del presente articolo. La legge finanziaria indichera' le quote della residua somma destinata a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1981, 1982 e 1983.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art2 · fonte su Normattiva