Art. 2 — Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi
Alle finalita' di cui all'articolo 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo e' integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonche' con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
Testo vigente dal 12 febbraio 1992
