I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concessi alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge n. 298 del 6 giugno 1974, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi. Ai fini di uno stesso investimento i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi dello Stato o dalle regioni.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art3 · fonte su Normattiva