Art. 6 — Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facolta' per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.
Testo vigente dal 10 dicembre 1980
