Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di finanziamento di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta:

  • a)dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato, che la presiede;
  • b)dal direttore generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
  • c)da un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • d)da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
  • e)da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi piu' rappresentative a livello nazionale;
  • f)da tre esperti in materia di autotrasporto merci. Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio Dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro, dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione si riunisce almeno una volta al mese.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art8 · fonte su Normattiva