Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 1 effettuate dalle societa' che statutariamente possono svolgere tale attivita', nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3. Per le operazioni di cui sopra puo' essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'acquisto degli stessi veicoli. A questo fine le societa' locatrici devono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, corredata da copia di contratto di locazione finanziaria debitamente registrata, nonche' dal modulo di notizie e dall'apposita relazione di cui al precedente articolo 7. Il contributo e' concesso entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma precedente con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere della commissione di cui all'articolo 8 ed e' liquidato in una unica soluzione anticipata. Il relativo importo e' determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro. La societa' locatrice deve ridurre i canoni a carico del locatario ripartendo tra i canoni stessi la somma ricevuta a titolo di contributo. Della concessione del contributo e' data comunicazione alle societa' locatrici interessate ed alle imprese locatarie.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art12 · fonte su Normattiva