Art. 33 — Commissione per le licenze
Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo e' istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:
- a)dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
- b)da un funzionario della prefettura;
- c)da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
- d)da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
- e)da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;
- f)da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le designazioni spettano: al prefetto per il componente di cui alla lettera b); alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c); al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d); al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e); al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f). La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi. Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare. I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma.
Testo vigente dal 31 luglio 1974
