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La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, si applica anche ai concorsi esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali. Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, numero 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli.
Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
