Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente: "Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e' amministrato. I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".
Testo vigente dal 15 gennaio 1971
