Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1137~art3 · fonte su Normattiva