Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
