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Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;357~art1 · fonte del testo