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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a bandire, entro il 31 dicembre 1963, con le modalita' stabilite dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attivita' di servizio ed appartengano ad una delle seguenti categorie:

  • a)insegnanti che siano in possesso dell'attestato di idoneita' conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, o di uno degli altri titoli validi ai sensi della stessa legge per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica con almeno 5 anni di servizio e qualifiche non inferiori a "buono";
  • b)insegnanti in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica, che abbiano riportato almeno la qualifica di "buono". La qualifica e' sostituita da apposito rapporto informativo del capo d'Istituto qualora l'insegnante, per la brevita' del servizio prestato, non sia stato qualificato.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;357~art3 · fonte del testo