Art. 134 rilancio
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All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma 2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";
- b)dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000.".
Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 0 su Normattiva