Art. 152 rilancio — Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
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Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 25 Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 gennaio 2021, n. 7
25- Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato al 28 febbraio 2021". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 26 febbraio 2021, n. 21, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Testo vigente dal 31 gennaio 2021 al 2 marzo 2021 · versione 21 su Normattiva