Art. 217
[1]delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
[2]1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215 si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. 2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 226, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. 3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data. 4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali:
- a)
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva