Art. 93 rilancioDisposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

((1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.)) 27 COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 marzo 2021, n. 41

27

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del suindicato decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.

Testo vigente dal 23 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art93 · fonte su Normattiva