Art. 93 rilancio — Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
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In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Testo vigente dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020 · versione 0 su Normattiva