Art. 93 rilancio — Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
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In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al ((31 marzo 2021)), ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104.
Testo vigente dal 1 gennaio 2021 al 23 marzo 2021 · versione 19 su Normattiva