Art. 24-bis sostegni — Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza
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Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato ((...)) fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
Testo vigente dal 22 giugno 2023 al 14 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva