Art. 24-bis sostegniDisposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza

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1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave

Testo vigente dal 22 maggio 2021 al 22 giugno 2023 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art24bis · fonte su Normattiva